Art. 7.
(Formazione).

      1. Le università degli studi, statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle loro risorse finanziarie, istituiscono corsi di formazione per il rilascio del master di esperto nelle medicine non convenzionali, previo parere delle sottocommissioni di cui all'articolo 8.
      2. Il Ministro dell'università e della ricerca, di intesa con il Ministro della salute, accredita, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, gli istituti pubblici e privati di formazione delle MNC che ne abbiano fatto richiesta, previo parere delle sottocommissioni di cui all'articolo 8.
      3. Gli istituti pubblici e privati di formazione accreditati possono istituire o attivare corsi di formazione per il rilascio del master di esperto nelle medicine non convenzionali, purché attestino, attraverso idonea documentazione:

          a) la continuità operativa per almeno dieci anni;

          b) i curricula del corpo docente;

          c) l'attività svolta e la conformità della stessa ai pnncìpi di cui al comma 3 dell'articolo 9.

      4. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce:

          a) le materie di insegnamento del master di esperto nelle medicine non convenzionali, sulla base del programma didattico definito ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a);

 

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          b) modalità, procedure e requisiti per il rilascio dell'accreditamento di cui al comma 2;

          c) criteri e modalità per l'autorizzazione degli istituti pubblici e privati di formazione al rilascio del master di esperto nelle medicine non convenzionali.

      5. Il titolo di studio rilasciato dalle università statali e non statali e dagli enti privati di formazione è equipollente.